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Immissione in consumo carburanti: i modelli per la costituzione della garanzia

Pronti i modelli che consentono, ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale o estrarre da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio per uso autotrazione di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA, prestando garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta.
La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione.

I modelli (approvati con Provvedimento del 01.03.2018 n. 47927) per costituire la garanzia sono:

  1. il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a garanzia dell’immissione in consumo da deposito fiscale o dell’estrazione dal deposito di destinatario registrato, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, di benzina e gasolio per uso autotrazione, unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto tra l’intermediario o la banca presso la quale è costituito il deposito vincolato in titoli di Stato e l’Agenzia delle entrate.
     
  2. il modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, a garanzia dell’immissione in consumo da deposito fiscale o dell’estrazione dal deposito di destinatario registrato, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, di benzina e gasolio per uso autotrazione, unitamente alle relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la Società o Banca che rilascia la garanzia e l’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018, al fine di combattere le frodi nel campo della distribuzione di carburanti, ha stabilito diverse norme per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato.

In particolare ha previsto che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo o l’estrazione è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento).

Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2018, ha individuato le ipotesi in cui, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un’idonea garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l’Iva (art. 1 commi 940 e 941, legge 205/2017)

Successivamente il decreto 13 febbraio 2018 ha stabilito che la garanzia debba essere prestata sotto forma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale ritenuta solvibile dall’Amministrazione finanziaria
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposito Albo.
Pei i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.
 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/03/2018


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