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Bonus energetico cedibile anche ad una società di somministrazione di lavoro

Con la risposta all'interpello n. 61/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica può essere effettuata anche nei confronti di una società che esercita l’attività di somministrazione lavoro, e che fornisce personale alle imprese appaltatrici dei lavori che consentono la cessione.

Il caso riguarda una società che esercita attività di somministrazione di lavoro, in particolare:

  • fornisce personale somministrato alle imprese appaltatrici di lavori per i quali è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
  • assume, appalti per opere che legittimano la cessione del predetto credito stipulando un'associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e di servizi.

Secondo l'Agenzia nel caso affrontato nell'interpello sussiste un 'collegamento' tra la società fornitrice del personale somministrato e il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità della detrazione.
Si ricorda, infatti, che il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati, ossia i soggetti diversi dai fornitori sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

I soli contribuenti che ricadono nella no tax area, inoltre, possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Il credito, inoltre, secondo l'Agenzia è cedibile anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. L’associazione temporanea di imprese concretizza, infatti uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un’opera o un affare.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 15/11/2018


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