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Legge europea 2018: cosa cambia a livello fiscale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la Legge 37/2019: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. Il testo tocca molti argomenti, per quanto rigurda le modifiche più fiscali si segnalano le seguenti:

  • Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 1) che introduce la nuova definizione di "legalmente stabilito", in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali: il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui questi esercita in via stabile la professione
  • Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5) che modificando il codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Previste inoltre penali per il ritardato adempimento. 
  • Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11) in base al quale non sono assoggettati ad IVA i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori stessi abbiano concorso alla formazione della base imponibile e anch'essa non sia assoggettata ad imposta.
  • Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art. 12) in base al quale i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni.Tali disposizioni si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016». 

Per avere una panoramica completa delle novità contenute nella Legge Europea 2018 si rimanda all'articolo Legge europea 2018: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/05/2019


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