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Ecobonus immobili: comunicazione di cessione del credito entro il 12 luglio

Entro il 12 luglio 2019 invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del credito ceduto, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici privati nel 2018.

L'invio può essere effettuato utilizzando il Modello pubblicato con il Provvedimento del 19 aprile 2019, in forma cartacea per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, oppure tramite posta elettronica certificata, inviando il modulo sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.

Con questo Modello, quindi, il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari di cui all’articolo 14 del decreto-legge 14 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

A partire dal 2018, infatti, la possibilità di cessione dell'ecobonus è stata estesa a tutti i lavori di risparmio energetico, compresi, dunque, quelli sulle singole abitazioni. Da parte sua l'Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che la cessione dell'ecobonus è possibile esclusivamente nei confronti dei fornitori o dei soggetti collegati ai lavori, fatto salvo il caso dei contribuenti nella no-tax area che possono cedere il bonus anche agli istituti di credito.

Il credito d’imposta può essere ceduto da:

  • i soggetti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati su singole unità immobiliari;
  • i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.

Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:

  • dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • di istituti di credito e intermediari finanziari, per i soli soggetti incapienti.

Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 19 aprile 2019, ha riepilogato le regole per la cessione del credito, ribadito quindi che l’importo cedibile è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

In presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Da parte sua il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, ossia a partire dall'anno successivo a quello di effettuazione dei lavori, a fronte della comunicazione da parte del contribuente interessato.

I soggetti che hanno ricevuto il credito (cessionari) possono a loro volta effettuare un’ulteriore cessione, in questo caso la comunicazione dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso.

Sempre dal 5 agosto il destinatario/beneficiario del credito, previa accettazione dello stesso, può procedere all’utilizzo in compensazione.

Questo sistema, di fatto appena entrato nella fase operativa, è però destinato a cambiare a breve, infatti, il Decreto Crescita (DL 34/2019) contiene un'importante novità da questo punto di vista. Secondo quanto previsto dall'art. 10 del DL 34/2019, sarà a breve possibile fare a meno di tutte le inutili complicazioni previste dalla cessione dell’ecobonus, applicando un meccanismo molto più semplice e conveniente per tutti, ovvero, per gli interventi di efficienza energetica come pure per quelli di consolidamento antisismico, chi ha diritto alle detrazioni può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi.

Al fornitore lo sconto applicato viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Ovviamente anche in questo caso è necessario che l'impresa dia l'ok ad effettuare lo sconto sul pagamento, ma di fatto la nuova opzione inserita nel decreto è un meccanismo ben rodato, basti pensare, ad esempio, al bonus per l'acquisto delle auto meno inquinanti. La stessa possibilità è prevista anche per il sismabonus.

Evidenti i vantaggi per i contribuenti, ma significativi anche quelli per le imprese, comprese le piccole imprese. Con il meccanismo del bonus, infatti, per chi accetta il credito, la somma sarà immediatamente disponibile per essere utilizzata in compensazione, senza dover attendere l'anno successivo.

Si tratta ancora di una norma non in vigore perchè necessita di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita (quindi entro il 30 luglio 2019), contenente le modalità attuative e quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.


Fonte:
News del: 11/07/2019


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