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Dogane e accertamenti: il decreto Cura Italia non li blocca

A seguito di un comunicato diramato in data 19 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito al contenuto dell’art. 92 comma 3 del Decreto Cura Italia.

Il suddetto articolo intitolato “Disposizioni in materia di trasporto stradale e di trasporto pubblico di persone” al comma citato sancisce quanto segue: “al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid 19, i pagamenti dei DIRITTI DOGANALI in scadenza tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 30 aprile 2020, ed effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. n 43/73 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazioni di interessi”.

Il comunicato chiarisce inoltre che i suddetti benefici sono riservati ai titolari di “conti di debito” tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD).

Sono infine esenti da sanzioni amministrativa i ritardi di pagamento dei suddetti tributi.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti in materia di dazi doganali restano applicabili le regole comunitarie. L’Agenzia delle Dogane ha chiarito infatti che ai dazi non è applicabile l’art. 67 del Dl 18/20, che ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori, prorogandone al contempo, di due anni, i termini di prescrizione, ma valgono le regole Ue e non sono ammessi differimenti, proroghe, né ipotesi di allungamento dei termini di verifica, accertamento o riscossione.

Si riporta peraltro, ad avvalorare quanto detto, una osservazione della Commissione UE per cui non vi è intenzione di “posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’Ue da parte degli operatori”, che possono essere sospesi, in fase esecutiva, per “gravi difficoltà economiche e sociali” a norma di quanto previsto dal Codice doganale Ue.


Fonte: Agenzia delle Dogane
News del: 25/03/2020


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