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Sospensione Mutui prima casa: ufficiale estensione del Fondo e Modulo aggiornato

Giorni febbrili questi a livello normativo a causa del Coronavirus e dei provvedimenti urgenti con cui il Governo sta cercando di reagire. Nel Comunicato Stampa n° 61 del 28/03/2020, il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha informato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.82 del 28 marzo 2020 del decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi (qui il Modulo aggiornato all'8 aprile 2020).

In seguito all’emergenza Covid il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (Cura Italia) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (DL liquidità), la platea dei potenziali beneficiari è stata estesa ai:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo [email protected]

Clicca qui per scaricare il Modulo di domanda sospensione mutui prima casa EDITABILE.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
News del: 31/03/2020


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