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Sdoganamento diretto e celere per i dispositivi protezione individuale DPI

Tramite provvedimento n 6 del 28 marzo 2020 il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto da covid 19, ha dettato linee guida per l’importazione dei dispositivi di protezione individuale DPI ossia:

• mascherine,
• visiere,
• ventilatori per il trattamento dei pazienti ecc.

L’emergenza rende necessaria la velocizzazione delle operazioni di sdoganamento per i suddetti presidi in modo da farli arrivare subito presso gli enti bisognosi.

Il Decreto Cura Italia all’art. 6 dava mandato alla Protezione Civile di poter requisire tali dispositivi che fossero in uso o proprietà a privati o altri enti pubblici salva la corresponsione di una indennità risarcitoria, e in proposito si legga “Decreto cura Italia ok alle requisizioni di presidi medici privati”

L’ordinanza n 6 del 28 marzo 2020 agli articoli 1 e 2 ha disposto che:

Art. 1-L’Agenzia delle dogane attuerà ogni azione utile al fine di consentire il celere sdoganamento di tutti i dispositivi di protezione individuale DPI ed in particolare di protezione delle vie aeree cosi come chiarito nello stesso articolo oltre che di tutti i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fare fronte alla emergenza da covid 19.
Art 2-L’Agenzia delle dogane procede a svincolare in modo diretto i DPI suddetti con esenzione dalle imposte doganali e dall’IVA esclusivamente nei confronti di:

  • Regioni e Province autonome
  • Enti locali
  • Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici cosi come indicati nell’art 1 comma 2 D.lgs 165/2001
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
  • Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM 22 marzo 2020  modificato dal DPCM 25 marzo 2020


Per avvalersi di tali procedure occorre compilare una modulistica apposita:

Con determinazione direttoriale N. 107042 RU del 3 aprile 2020  l’Agenzia delle Dogane ha stabilito le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali e in particolare con l’art 1 sancito quanto segue:

“Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento”.

In caso intervenga un soggetto importatore, unitamente al modello di svincolo diretto o di svincolo celere, dovrà essere prodotto agli uffici doganali il modello compilato e sottoscritto dall’importatore.


Fonte: Agenzia delle Dogane
News del: 10/04/2020


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