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Decreto Liquidità e nuove sospensioni dei pagamenti

Sono diventate operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dall’emergenza da coronavirus con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità ossia D.L. n 23/2020. Secondo quanto dice l’art. 21 del DL 23/2020, i versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo e già prorogati al 20, saranno spostati al 16 aprile.

Invece, l’articolo 18 dello stesso decreto prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’IVA.


La sospensione di questi versamenti spetta alle seguenti condizioni:

  • per il mese di aprile 2020, vale se tali contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • per il mese di maggio 2020, vale se tali contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.


Per i soggetti i cui ricavi o compensi del 2019 sono invece superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti in esame opera se vi è stata la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50%.

A prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di marzo o aprile 2020, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.


In tutti i casi suddetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
  • o mediante rateizzazione (massimo 5 rate) mensile di rate di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/04/2020


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