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Sospensione dei versamenti a ostacoli legata al calo del fatturato

Con Circolare n 9 del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Decreto Liquidità contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Scopo di tale decreto d’urgenza sarebbe quello di far fronte alla stringente crisi di liquidità che le tante piccole e medie imprese del tessuto produttivo italiano stanno già affrontando e dovranno continuare ad affrontare nei prossimi mesi a causa della emergenza da Covid 19 che perdura oramai da febbraio.

Il decreto, così come riportato nella circolare n 9 dell'Agenzia prevede una sospensione collegata ai ricavi e compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.

In particolare, sono sospesi i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali e assistenziali
  • premi per l'assicurazione obbligatoria

se vi è stata una riduzione del fatturato legata a precise percentuali.

Occorre, secondo quanto detto dalla stessa circolare n 9 del 13 aprile 2020, tenere conto:

  • della data di effettuazione dell’operazione e,
  • per le fatture differite ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo e aprile, del documento di trasporto.

Vediamo il dettaglio di quanto riportato nella circolare ADE n 9 del 13 aprile allegata all'articolo.

  • ai sensi del comma 1 dell’art 18 del Decreto Liquidità per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti di cui sopra per i mesi di aprile e maggio a condizione che tali soggetti abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 e rispetto agli stessi mesi del 2019. Per coloro i quali certificano le operazioni sia con fatture che corrispettivi, il rispetto del limite del 33% si applica in riferimento alla loro somma.
  • ai sensi del comma 3 dell’art 18 dello stesso decreto per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti di cui sopra per i mesi di aprile e maggio a condizione che tali soggetti abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 e rispetto agli stessi mesi del 2019. Per coloro i quali certificano le operazioni sia con fatture che corrispettivi, il rispetto del limite del 50% si applica in riferimento alla loro somma

Per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza la  sospensione dei versamenti dell'IVA in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 è possibile solo se si è avuta una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precendente. Mentre per le sospensioni di ritenute di acconto, premi assistenziali e previdenziali valgono i medesi criteri previsti per gli altri contribuenti.

Le sospensioni dei versamenti fiscali spettano infine per espressa previsione e di quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate:

  • a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 (senza alcuna condizione di fatturato),
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti (limitatamente a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e contributi e premi previdenziali e assistenziali)
  • agli imprenditori agricoli che producono reddito commerciale,
  • agli imprenditori agricoli che determinano il reddito fondiario su base catastale

In allegato Tabella esemplificativa dell'Agenzia delle Entrate


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 16/04/2020


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