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Riscossione enti locali: pagamenti rateali per gli accertamenti esecutivi

Con Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020, pubblicata sul sito del MEF in data 20 aprile 2020 (e consultabile nel file allegato), vengono chiarite le modalità di rateazione, da parte degli enti locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della legge 7 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, viene confermato che la riscossione coattiva delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, seppur affidata all’agente della riscossione, può essere effettuata con modalità di rateazione previste dal comune.

A tal proposito si ricorda che, le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate, sono disciplinate all’art. 1, commi da 796 a 801, legge n. 160 del 2019, che prevede la rateazione.

I Comuni tuttavia, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, possono derogare alla norma riguardante la rateazione, prevedendo diverse modalità di riscossione delle somme dovute, a seguito di notificazione di atti impositivi.

La finalità della disposizione è chiaramente quella di semplificare i procedimenti amministrativi e di evitare aggravamenti verso i contribuenti, riducendo il numero di adempimenti richiesti e garantendo modalità quanto più agevoli, anche in termini di minori costi possibili.

Le modalità di rateazione delle somme dovute, disciplinate al comma 796 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 sono quindi derogabili dai Comuni, ad eccezione della previsione riguardante la durata massima della rateazione. Quest’ultima infatti non può mai essere inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

Ciò a tutela dei diritti del debitore.

Nella risoluzione viene tuttavia chiarito che, qualora la riscossione coattiva delle somme sia stata affidata dall’ente locale all’agente della riscossione, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’unica eccezione prevista è l’ipotesi di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi. In questo caso rimane infatti la facoltà dell’ente creditore di indicare proprie modalità di riscossione delle somme, tramite una comunicazione rivolta all'agente della riscossione competente (a seconda della sede legale dello stesso ente). La comunicazione diventa efficace dopo 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’agente, come previsto dall’art. 26, comma 1-bis, del D. Lgs. 46/1999.


Fonte:
News del: 27/04/2020


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