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Cessione carburanti: ritocchi ai termini per la trasmissione dei corrispettivi

Con provvedimento prot.n.171426/2020 l’Agenzia delle Entrate ha modificato i punti 2.2 e 2.3 del provvedimento precedente in tema di Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C/S” n.106701 del 28 maggio 2018 (già modificato dal provvedimento n. 1435588 del 30 dicembre 2019)

In particolare i termini per memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 diventano obbligatori con le seguenti mutate scadenze:

  • a partire dal 1° settembre 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri (per questi gestori la precedente normativa poneva l’obbligo al 1° luglio 2020)
  • a partire dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri (resta invariata la precedente normativa)

Considerando che lo scadenzario degli invii dei corrispettivi resta invariato:

  • per i contribuenti trimestrali la proroga ottenuta con il provvedimento in oggetto determinerà che i dati dei corrispettivi relativi al trimestre luglio/settembre 2020 andranno inviati entro il 31 ottobre 2020 (essendo un sabato l’obbligo di invio slitta al 2 novembre 2020) e riguarderà solo i dati di settembre 2020 (mese per il quale è scattato l’obbligo)
  • per i mensili i dati dei corrispettivi del mese di settembre 2020 andranno inviati entro il 31 ottobre 2020 e quindi sempre entro il 2 novembre 2020.

Ciò che con il nuovo provvedimento dell’agenzia cambia in modo radicale è la distinzione delle scadenze tenendo conto di due macrocategorie invece che di tre.

Secondo la precedente normativa infatti erano tre le categorie e in particolare:

  • gestori aventi erogato nel 2018 oltre 3 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire da 1° gennaio del 2020, prima scadenza 30 aprile 2020) categoria che viene soppressa con l’attuale provvedimento in oggetto
  • gestori aventi erogato nel 2018 oltre 1,5 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire dal 1° luglio 2020) categoria che beneficia della proroga al 1° settembre 2020 grazie al provvedimento in oggetto
  • gestori aventi erogato nel 2018 fino a 1,5 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire dal 1° gennaio 2021) categoria che rimane invariata.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 24/04/2020


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