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Regime forfetario: residenza extra UE

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di nuovo interpello presentato da una contribuente residente all’estero, torna ad occuparsi dell’applicabilità del regime forfetario, con particolare riferimento alla causa ostativa di cui all’ art. 1, comma 57, lettera b) della Legge n. 190 del 2014 (si veda anche il precedente articolo: Regime forfetario e soggetti non residenti: condizioni di ammissibilità).

Con la recentissima Risposta n. 119 del 24 aprile 2020, l’Agenzia ribadisce alcuni importanti chiarimenti sul punto, facendo presente che, il regime forfetario non può essere applicato a un soggetto non residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni.

Nel nuovo caso esaminato, la contribuente, pur essendo residente all’estero, ritiene di poter godere del regime di favore, grazie alla deroga relativa alla causa ostativa, presente nella norma citata. L’istante si riferisce ai due requisiti seguenti:

  • residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE") che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • produzione di redditi nel territorio dello Stato italiano in misura almeno pari al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

L’Agenzia ribadisce la finalità della norma che esclude dal regime forfetario i soggetti non residenti, consistente nel garantire a questi ultimi parità di trattamento fiscale dei residenti soltanto se residenti in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE"), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e ove producano in Italia (in qualità di Stato fonte) la maggior parte dei propri redditi complessivamente prodotti.

L’Agenzia chiarisce inoltre che:

  • l'acronimo SEE designa l'area geografica corrispondente agli Stati dell'EFTA aderenti all'omonimo Accordo con l'Unione Europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. E’ necessario che lo Stato, pur appartenendo all'EFTA, faccia parte dello SEE.

Il paese di residenza della contribuente tuttavia, pur appartenendo all'EFTA, diversamente dagli altri Stati membri della predetta Associazione, non fa parte dello SEE, non avendo sottoscritto il relativo accordo.

Conseguentemente l’Agenzia non ritiene che il regime di favore possa essere applicato al caso sottopostole dalla contribuente.


Fonte:
News del: 28/04/2020


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