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Superbonus 110% e provvedimenti attuativi

Mentre il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) segue l’iter di conversione in legge, il Ministro dello sviluppo economico è al lavoro per definire le modalità concrete per usufruire del bonus legato agli interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza degli edifici (nonché a quelli di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Si segnala infatti che è circolata una prima bozza di Decreto attuativo, messa a punto dal Mise, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, con quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Come noto infatti, per rendere effettivamente fruibile l’agevolazione del Decreto Rilancio, dando ai contribuenti opportune indicazioni oltre che regole tecniche che consentano alle banche di predisporre strumenti adeguati in vista della cessione del credito d’imposta, è fondamentale che vengano emanati i provvedimenti attuativi:
  • dell’Agenzia delle Entrate (relativo alla scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del credito);
  • del Mise (sull’ invio delle asseverazioni tecniche dei requisiti).

Dalla prima bozza di Decreto del Mise emergono gli adempimenti necessari per avvalersi delle detrazioni fiscali del 110%. Con particolare riferimento ai seguenti obblighi in capo ai beneficiari:
  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (di cui all'art. 8, comma 1, dl 2005, n. 192 e successive modificazioni o un provvedimento regionale equivalente);
  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti (nei casi e con le modalità da definire);
  • acquisire l'attestato di prestazione energetica (nei casi e con le modalità da definire);
  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA e da ultimo il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • conservare ed esibire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi effettuati su parti comuni degli edifici.

In aggiunta si segnala che sarà necessario:
  1. trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Tale scheda contiene i dati di cui all'allegato C al Decreto del Mise, (contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato) nonché quelli di cui all'allegato D al Decreto del Mise, (con la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, ai fini dell'attività di monitoraggio);
  2. trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto del Mise.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/07/2020


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