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Superbonus: quali spese detraibili

Le disposizioni attuative del Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate e dal MISE. In particolare, tra i numerosi chiarimenti forniti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’ 8 agosto 2020, ha specificato le tipologie di spese detraibili e i periodi di imposta in cui possono essere imputate

Si ricorda che la Super agevolazione edilizia, da diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque quote annuali e si applica alle spese sostenute, per particolari interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli stessi. 

Oltre alle spese relative agli specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), la detrazione è stata riconosciuta anche per altre tipologie di spese.

La Circolare dell’Agenzia specifica che rientrano tra le spese per le quali è riconosciuto il Superbonus al 110 per cento anche quelle accessorie ai vari interventi, sia nel caso degli interventi trainanti che di quelli trainati. 

In particolare, risultano detraibili anche le spese sostenute per:

  • progettazione dei lavori; 
  • acquisto dei materiali
  • installazione di ponteggi;
  • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori; 
  • imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi edilizi;
  • imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione 
  • oneri comunali di urbanizzazione per la ristrutturazione; 
  • spese deliberate dall’ assemblea quale compenso dell’amministratore per seguire la vicenda; 
  • parcella per la direzione dei lavori; 
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
  • rilascio del visto di conformità nonchè delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie alla detrazione (cfr art. 119, comma 15).

 Si fa inoltre presente che, oltre alle spese per la messa a punto del progetto vero e proprio (che rientrano tra quelle agevolate come indicato dal DM 4 agosto 2020), anche le spese professionali preliminari per perizie o sopralluoghi (necessarie per valutarne la fattibilità dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesti dalle norme), sono ammesse per tutti gli immobili e le tipologie di intervento. La sola condizione richiesta è che  gli interventi vengano effettivamente realizzati.

Per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, la Circolare specifica che bisogna fare riferimento:

  • per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) al criterio di cassa cioè alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
  • per le imprese individuali al criterio di competenza e quindi alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Sono assimilabili alle imprese individuali le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. 

Per le spese sostenute da soggetti diversi relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021, se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 21/08/2020


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