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Superbonus 110% non applicabile al proprietario unico di uno stabile

La maxi detrazione al 110% del Decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico, è prevista non solo a favore dei condomìni ma anche a beneficio delle “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari”. 

Nel caso in cui, ad eseguire i lavori siano le persone fisiche, tuttavia, sono previste limitazioni:

  • il Superbonus risulta applicabile soltanto agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
  •  la detrazione viene comunque riconosciuta per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio

Ciò significa che: se una persona fisica detiene tre unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento si applicherà a tutti i millesimi posseduti riguardanti le tre unità immobiliari. Ciò in quanto l’intervento è stato eseguito dal condominio sulle parti comuni dell’edificio. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, anche mediante l’interpretazione del contenuto dell’art. 119 del decreto Rilancio. In particolare l’Agenzia ha spiegato che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione la norma fa espresso riferimento ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici. Pertanto l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. 

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà. 

Sulla base di quanto sopra detto, l’Agenzia delle Entrate ha quindi specificato che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, mancherebbe un vero e proprio condominio.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 01/09/2020


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