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Superbonus 110% anche per edifici residenziali unifamiliari

Gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, a fronte dei quali viene riconosciuta la maxi detrazione del 110% delle spese sostenute, si distinguono in interventi cd. trainanti e trainati (cioè eseguiti congiuntamente ai primi) e devono essere effettuati su immobili con determinate caratteristiche. 

Il caso più lineare previsto dalla normativa è quello che riconosce la detrazione con riferimento agli interventi effettuati su edifici in condominio, formati da più appartamenti, con accesso e scale in comune. 

Gli interventi trainanti o trainati eseguiti su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” beneficiano dunque della maxi detrazione. 

Oltre a questo caso “classico”,si ricorda che l’agevolazione fiscale viene concessa anche per interventi trainanti e trainati effettuati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus, ha specificato che cosa si intende per edificio unifamiliare. 

In particolare, si fa riferimento ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

L’edificio deve quindi risultare composto da una sola unità immobiliare residenziale (posseduta da un unico proprietario o in comproprietà), con eventuali pertinenze. Attenzione va prestata al fatto che, in questa ipotesi, è fondamentale che l’unità (posseduta da un solo proprietario ovvero in comproprietà) sia unica e che non si tratti invece di edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate (che comporta differenti limitazioni). 

In aggiunta, nel caso in cui l’edificio unifamiliare sia posseduto da due comproprietari, l’Agenzia ha fatto presente che l’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare e, pertanto, andrà suddiviso tra i due comproprietari dell’immobile che partecipano alla spesa, sulla base di quanto ciascuno abbia effettivamente sostenuto e documentato. 

Per fare un esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache ( limite di spesa di 50.000 euro) e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (tetto massimo pari a euro 30.000) i due soggetti potranno beneficiare della detrazione al 110 per cento, calcolata su un importo di 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 02/09/2020


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