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Superbonus 110% agli eredi che detengono l'immobile

L'Agenzia conferma la possibilità di trasferire all'erede le quote di agevolazione del superbonus 110% con le stesse regole delle altre spese per ristrutturazione edilizia. 

In una risposta ad una domanda pubblicata sul sito dell'Agenzia viene chiarito che la detrazione per interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) in caso di decesso dell'avente diritto si trasmettono, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene

Il chiarimento è conforme a quanto contenuto anche nella circolare n.19/E dell'8 luglio 2020 (pag. 250 e 351) dove si ribadisce che la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. 

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

A tal riguardo, viene precisato che: 

− se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre; 

− se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; 

− se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità; 

− se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. 

In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene. 

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. 

L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione. 

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. 

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

Questa è una ipotesi abbastanza frequente tra genitori e figli.

E’ necessaria  tuttavia, sempre la detenzione materiale e diretta del bene.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 08/09/2020


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