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Superbonus 110% al test di convenienza: cessione e sconto in fattura

Tra i tanti bonus fiscali edili attivi, il Superbonus 110% è sicuramente quello con la maggiore convenienza, in quanto a fronte di una spesa di 100 prevede una detrazione fiscale di 110, recuperabile in soli 5 anni. Caratteristica di questo incentivo fiscale è la possibilità (estesa anche ad altri bonus) di scegliere la modalità di fruizione: infatti il contribuente potrà scegliere se usufruire della detrazione in dichiarazione dei Redditi, se cedere il credito di imposta o se concordare uno sconto in fattura.

I contribuenti che non hanno capienza fiscale sufficiente per poter usufruire direttamente della detrazione o che preferiscono non non farlo per non dover vincolare la liquidità necessaria per l’investimento, potranno usufruire di una delle altre due possibilità previste dall’articolo 121 del DL 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) come convertito dalla Legge 77/2020: la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Leggi : Superbonus 110% al test di convenienza: la detrazione

1) La cessione del credito

La possibilità di cedere il credito di imposta previsto rappresenta una possibilità di non trascurabile interesse: il contribuente potrà cedere il credito di imposta a chiunque, a un altro privato (per esempio un ipotetico parente con capienza di imposta), allo stesso fornitore o a un istituto finanziario: la norma non pone limiti a riguardo.

Il limite della cessione, può invece essere rappresentato dal fatto che si prevede che il credito venga ceduto per intero, non essendo prevista la possibilità di una cessione parziale. A relativo superamento della problematica, è prevista la possibilità di cedere il credito anche negli anni successivi al primo, per l’importo non ancora usufruito in dichiarazione dei Redditi (o non perso, nel caso in cui il contribuente non presenti capienza di imposta sufficiente per il recupero totale della detrazione: si ricorda infatti che il Superbonus 110% assume le caratteristiche di una detrazione di imposta, suddivisa in 5 rate di pari importo, per la quale, come per tutte le detrazioni di imposta, quando non sono usufruite nel corso di una annualità fiscale, l’importo non utilizzato non sarà riportabile e si perderà).

La cessione del credito presenta inoltre delle altre rigidità, in quanto il comma 1bis dell’articolo 31 del DL 34/2020 come convertito, prevede che la cessione possa essere effettuata in base allo stato dell’avanzamento dei lavori, secondo uno scaglionamento rigido, con prima cessione non prima di aver eseguito il 30% dei lavori. Questa previsione, da un punto di vista pratico, può concretizzarsi in difficoltà per il pagamento dei fornitori, ad esempio, anche considerando le tempistiche necessarie nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un istituto finanziario. La cessione in corso di lavori presenta indubbiamente delle rigidità e delle complessità che possono limitarne l’utilizzo, specie per gli interventi di più modeste dimensioni.

Per i contribuenti con liquidità sufficiente ad anticipare la liquidità necessaria per l’effettuazione degli interventi trainanti e trainati previsti, lo strumento sarà di maggior interesse: la possibilità di pagare prima i fornitori (senza le problematiche che possono sorgere dal fatto che il credito possa essere scontato solo in stato di avanzamento lavori, in modo scaglionato), e poi, terminati i lavori, di cedere il credito di imposta e recuperare la liquidità, il cui importo sarà stabilito per accordo tra le parti, può rendere la scelta interessante per questi contribuenti, grazie alla facilità di gestione dell’intervento.

Non sarà un caso il fatto che il Legislatore abbia deciso di premiare l’investimento con un surplus di detrazione del 10%: questa percentuale può rappresentare un margine grazie al quale poter remunerare l’acquirente per l’acquisto del credito e al tempo stesso permettere al contribuente di poter effettuare l’investimento senza costi.

2) Lo sconto in fattura

Con lo sconto in fattura il contribuente usufruisce dell’agevolazione fiscale direttamente in sede di esecuzione dei lavori: dietro accordo con il fornitore, questi decurterà l’importo scontato direttamente dalla fattura, recuperandolo poi sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi (per esempio a degli istituti finanziari). L’importo dello sconto in fattura può essere variabile, definito da accordo tra le parti, le quali possono stabilire qualsiasi percentuale di sconto applicare fino al 100% dell’importo della fattura. In questo caso le parti non potranno contrattare le condizioni del trasferimento, come invece accade nella cessione, ma, con meccanismo automatico, l’importo scontato equivale all’importo trasferito al fornitore: unica eccezione è rappresentata dallo sconto totale della fattura che trasferirà al fornitore la totalità del credito di imposta spettante.

Lo sconto in fattura presenta delle problematiche certe, ma in alcuni casi può rappresentare anche una indiscutibile opportunità. Senza dubbio, per il contribuente, questa rappresenta la modalità più comoda di usufruire del beneficio fiscale (in quanto potrà limitarsi a eseguire i lavori senza doversi preoccupare delle questioni finanziarie a esso correlate), ma allo stesso tempo presenta il problema che il fornitore debba essere in grado di anticipare il costo dei lavori per poi recuperare queste somme, solo successivamente, in sede di dichiarazione dei Redditi o cedendole ad un terzo: risulta evidente come questo, per molte aziende di ridotte dimensioni, possa risultare un problema di non facile soluzione, motivo per cui, è presumibile che l’accesso a questo modo di fruire dell’agevolazione sarà tendenzialmente più difficile in caso di interventi di ridotta entità, fuori dalla sfera di interesse dei grandi fornitori.

Per contro, la possibilità di optare per uno sconto anche solo parziale dell’importo in fattura, può fare da calmiere a questa problematica e rappresentare una opportunità per raggiungere un punto di compromesso tra contribuente e fornitore, il quale potrebbe, ad esempio, richiedere il pagamento di un ammontare che possa ricoprire anche solo parzialmente le spese, e il contribuente accettare di pagare un importo che potrà successivamente recuperare in dichiarazione dei Redditi o cedere a un terzo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/09/2020


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