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Tari degli studi professionali: ecco come la calcoleranno i comuni

In risposta ad un intervento chiarificatore richiesto dai comuni in merito all’applicazione delle tariffe TARI degli studi professionali, l’IFEL Fondazione ANCI in data 14 settembre pubblica una Nota di chiarimenti sul proprio sito internet utile a fornire orientamento ai comuni visto l’apparente contrasto di normative.

L’IFEL propone due strade alternative:

  • è legittimo per i comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla norma anti covid adottando la conferma in blocco delle tariffe compresa quella per la categoria “uffici, agenzie e studi professionali” posticipando al 2021 gli eventuali benefici previsti dalla novità normativa del DL n 124/2019
  • è condivisibile anche la soluzione alternativa secondo la quale si possa accorpare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento degli studi professionali coerentemente con il DL n 124 applicando pertanto agli studi professionali le tariffe vigenti nel 2019 per le banche e istituiti di credito.

Ricordiamo che l’art 58 quinquies del DL n 124/2019 ha previsto a decorrere dal 2020 l’istituzione di una nuova categoria TARI di “banche, istituti di credito e studi professionali”

La modifica di fatto consiste nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” in cui erano contenuti, per inserirli nella categoria che attualmente prevede “banche ed istituti di credito”.

Tale modifica risponde alla ratio di applicare anche agli studi professionali i coefficienti massimi previsti per la categoria “banche ed istituti di credito” in quanto inferiori a quelli minimi previsti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, 

In sostanza lo spostamento dovrebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali.

Il Comune sarebbe tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad apportare le conseguenti correzioni nella misura della tariffa TARI dovuta dagli studi professionali senza che questi debbano fare alcuna azione.

La normativa emergenziale ha invece previsto con l’art 107 del DL n 18/2020 la possibilità per i comuni di confermare per il 2020 le tariffe del 2019

Questo crea un dubbio ai comuni che vogliano procedere alla conferma delle tariffe del 2019 anche per il 2020 in quanto nel 2019 non era ancora previsto l’accorpamento delle tariffe degli studi a quelle delle banche.

Secondo quanto riporta la nota in esame la seconda soluzione “appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n.158 del 5 maggio scorso”:


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/09/2020


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