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Ecobonus: a quanto ammonta la detrazione in caso di piĆ¹ fornitori?

L’agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 425 del 1 ottobre 2020 chiarisce che nel caso di più fornitori di beni e servizi le rinuncia da parte di uno di loro al credito ceduto dal beneficiario dello stesso, a nulla rileva rispetto alla possibilità dell’altro fornitore di poter godere della detrazione spettante per l’Ecobonus (art 14 del DL n 63/2013) per l’intero ammontare della detrazione.

L’istante è titolare di una ditta individuale e vorrebbe chiarimenti sulla corretta applicazione della detrazione Ecobonus.

Egli ha eseguito per conto di un committente i seguenti lavori:

  • sostituzione quadri elettrici, locali caldaia,
  • rifacimento impianto elettrico centrale termica, 
  • collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti' all'interno di un più ampio 'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria".

Riferisce che vi era un altro fornitore e che il committente a cui spetta la detrazione ecobonus gli ha ceduto l’intero credito in quanto l’altro fornitore non ha voluto accettare pro-quota la sua parte.

Facendo riferimento al Provv. N 100372 del 2019 della agenzia emanato proprio per regolamentare il credito in oggetto, l'istante riporta il chiarimento del documento di prassi secondo il quale “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore” 

Chiede pertanto se, alla luce di quanto detto sopra, ciascun fornitore possa essere cessionario solo della propria quota parte di credito corrispondente alla prestazione erogata al committente, oppure se possa cedere anche quella spettante al fornitore che vi ha rinunciato.

Egli ritiene di poter fruire del credito per l’intero in ragione del valore letterale dell’art 14 del DL n 63 del 2013 che recita “il soggetto che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 2013, 63, in presenza di più fornitori (e solo alcuni dei quali disposti ad acquistare il credito in oggetto), potrà cedere a quest'ultimi l'intero credito generato dall'intervento, suddividendolo tra di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti”

L’agenzia dopo un excursus riepilogativo dei provvedimeti che hanno chiarito il funzionamento dell'Ecobonus, citando il medesimo provvedimento n 100372 del 2019, concorda con l’istante specificando che a nulla rileva il fatto che parte del credito acquistato è relativo ad interventi effettuati da altro fornitore che abbia come nel caso di specie rinunciato alla sua parte di credito.

Egli potrà acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare della detrazione da Ecobonus maturate dal cedente.

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Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/10/2020


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