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SAL: fattura differita per stato avanzamento lavori e calcolo calo del fatturato

Con Risposta a interpello n 448 del 6 ottobre 2020 l’Agenzia affronta il tema del fondo perduto previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio fornendo chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di SAL con emissione di fattura differita.

La società istante chiede chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto specificando che in data 15 maggio 2019 ha emesso una fattura differita con riferimento ad un SAL, stato avanzamento lavori, al 30 aprile 2019.

Vorrebbe sapere se debba essere inserita nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 limitatamente alla sottosezione del SAL di aprile

Essa sostiene che, benché la fattura sia stata emessa a maggio, ai fini del calcolo del contributo sia da considerarsi pro quota tra le fatture emesse in aprile.

Per avvalorare questa tesi cita la Circolare n 15/E del 13 giugno 2020 che chiarisce che, al fine del calcolo del calo del fatturato, vanno considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate neI mese di aprile precisando che nel caso della fattura differita sarà la data del DDT (o documento equipollente) ad essere presa in considerazione.

Il SAL richiamato in fattura e controfirmato dal committente è secondo l’istante considerabile come documento equipollente.

L’agenzia delle entrate specifica innanzitutto le condizioni necessarie per l’accesso al contributo a fondo perduto ossia:

  • che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, il 2019, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi dell’esercizio di arti e professioni non siano superiori a 5 milioni di euro
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Successivamente richiama:

  • la Circolare n 15/E del 2020 con la quale si specifica che poiché, per godere della agevolazione in oggetto, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)
  • la Circolare n 22/E del 2020 che ha specificato che seppur un'impresa non abbia operato nel mese di aprile 2020, ma ha emesso fatture differite attive in relazione a SAL relativi a novembre/dicembre 2019, queste andranno prese in considerazione, per quanto richiesto dal comma 4 dell’art 25.

Per le imprese che operano con appalti con SAL intermedi deve farsi riferimento agli arti 3 e 6 del DPR 633/72 ossia a quanto previsto per l’effettuazione delle operazioni soggette ad IVA e per le prestazioni di servizi.

Alla luce di quanto sopra espresso per il calcolo della riduzione del fatturato secondo l'agenzia delle entrate non si può considerare il fatturato di maggio indipendentemente dalla circostanza che lo stesso faccia riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/10/2020


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