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Superbonus del 110% verso le modifiche nella conversione in legge del DL 104/2020

Le modifiche previste dalla conversione in legge del DL 104/2020, c.d. Dl Agosto, che attende la conversione in Gazzetta, riguardano essenzialmente gli interventi da superbonus sugli immobili colpiti da eventi sismici, nonché l’innalzamento del limite massimo di spesa detraibile per gli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma. La modifica prevista prevede che dopo il co. 1 dell’art. 119, venga inserito il comma 1bis.

Dopo, infatti la descrizione, al comma 1, di quelli che sono definiti interventi “trainanti”, ovvero:

  • Interventi energetici sull’involucro dell’edificio che coprano almeno il 25% della superficie disperdente lorda, 
  • Il cambio degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni condominiali
  • Il cambio degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari,

viene introdotto il comma 1bis, che tratta di una novità per i territori colpiti dal sisma. 

  “1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;

In questo caso, qualora vengano effettuati interventi trainanti su edifici che sorgono in zone terremotate, il superbonus del 110% spetterà al netto del contributo percepito per la ricostruzione.

Non si tratta delle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall’art. 16bis, DL 63/2013 (c.d. sismabonus) ma di quelle zone dove in effetti è stato decretato lo stato di emergenza per l’avvento di un sisma. 

Da osservare, inoltre, che la detrazione del 110% spetterebbe al netto dei contributi per la ricostruzione, secondo il comma 1bis, per i soli interventi trainanti, cioè per i soli interventi connessi con il risparmio energetico. Dovrebbe quindi rimanere salva la maggiore detrazione (piena) del 110% in caso di sismabonus. 

A potenziare tale visione arriva il comma 4ter, che se recepito in tale modo, nella conversione in legge del Dl 104/2020, sarà così strutturato. 

  "4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, …, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ... In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

Nella pratica, nel caso di interventi connessi con il risparmio energetico e con la messa in sicurezza degli immobili contro il sisma, nelle zone effettivamente colpite da essi, non necessariamente ancora in stato di emergenza (ecco la differenza con il comma 1bis), il limite massimo di spesa ammissibile è aumentata del 50% per accedere al superbonus.

Tale maggiore beneficio, tuttavia, è alternativo al contributo per la ricostruzione

Se così dovesse rimanere la nuova norma, si assisterebbe all’esclusione degli immobili destinati alle attività produttive, i quali potrebbero comunque beneficiare delle detrazioni del superbonus del 110% ma con i limiti di spesa stabiliti dai decreti attuativi, senza la maggiorazione di cui al nuovo comma 4ter.

Tuttavia, essendo gli immobili destinati alle attività produttive esclusi dalla norma del comma 4ter, che prevede la maggiorazione del 50% della spesa massima e l’alternanza fra detrazione e contributo per la ricostruzione, per essi parrebbe, per esclusione, ammesso il cumulo fra detrazione e contributo.  

Una novità si ravvisa anche per gli immobili accatastati come A9.

Il comma 15bis dell’art. 119, DL34/2020 ora vigente, esclude dal novero degli immobili destinatari del superbonus le categorie A1, A8 ed A9 (rispettivamente le abitazioni signorili, le abitazioni in ville, i castelli, i palazzi storici e di eminente pregio artistico o storico). 

La nuova formulazione prevista dalla conversione in legge del DL 104/2020 prevede invece che restino escluse le categorie catastali A1 ed A8, ammettendo, invece, che la categoria A9, se l’immobile è aperto al pubblico, possa essere destinataria del 110%

In assenza del decreto di apertura ai visitatori, di fatto assume la qualifica medesima assunta dagli A1 e dagli A8 rimanendo esclusa dall’agevolazione. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/10/2020


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