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Superbonus 110% iscritto AIRE: spetta l'agevolazione

Con Risposta a interpello n 500 del 27 ottobre l’agenzia delle entrate tratta ancora il tema del Superbonus 110% e in particolare risponde ad un istante non residente e iscritto all’AIRE il quale necessita di sapere se può beneficiare del superbonus.

L’istante è proprietario di un immobile sito in Italia sul quale paga IMU e TARI. Egli lavora all’estero e in Italia non produce alcun reddito.

Nel condominio di cui fa parte il suo immobile sono stati discussi lavori di:

  • coibentazione esterna
  • installazione della caldaia condominiale a condensazione 
  • ed eventualmente installazione dei pannelli solari e fotovoltaici 

il tutto volendo accedere alle agevolazioni del superbonus.

Egli chiede se potrà beneficiarne in quanto iscritto AIRE e non titolare di redditi in Italia.

L’agenzia chiarisce riferendosi alla Circolare n 24/E del 2020 che il superbonus 110% spetta a «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta

Per tali soggetti è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi dell ‘art 121 del decreto Rilancio delle modalità alternative di utilizzo ossia:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
  • la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente residente all'estero, proprietario di un immobile in Italia all'interno di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/10/2020


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