Ultime notizie
Archivio per Anno

Patrimonializzazione: Invitalia risponde a domande sugli aumenti di capitale

L’art. 26 del DL 34 Decreto Rilancio ha previsto una misura agevolativa per le PMI con lo scopo di garantire alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, un certo ammontare di liquidità a condizioni vantaggiose. 

Le PMI potranno utilizzare tale liquidità per sostenere gli investimenti e le spese connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante e i costi per il personale. 

Vengono inoltre incentivati gli investimenti finalizzati:

  • alla sostenibilità ambientale, 
  • all’innovazione tecnologica, 
  • al mantenimento dei livelli occupazionali, 

attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del Prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni integralmente adempiuto.

Ricordando che le società che intendono presentare la domanda di richiesta di finanziamento devono rispondere a questi requisiti:

  • avere un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 compreso tra i 10 ed i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti
  • aver subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente
  • aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250.000 euro
  • aver emesso un’obbligazione o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche

INVIATALIA nella sezione apposita ha chiarito alcuni dubbi in merito ai casi di aumenti di capitale replicando a domande pervenute da parte degli interessati:

  • Per aumento di capitale a pagamento si intende l’operazione di incremento del capitale sociale dell’impresa effettuato attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie cash.
  • L’aumento di capitale sociale può essere effettuato nella forma “scindibile” a condizione che la relativa delibera preveda la contestuale e al tempo stesso integrale sottoscrizione di un importo almeno pari a quello minimo previsto dalla normativa, pari a € 250.000,00.
  • Nei casi di aumento di capitale sociale “scindibile” l’impresa, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dovrà far riferimento, relativamente al campo sez. B, punto 5 “Importo dell’aumento di capitale deliberato dopo il 19/05/2020”, alla quota effettivamente sottoscritta e, di conseguenza, indicare l’importo dell’aumento di capitale sociale sottoscritto e non quello deliberato.
  • L’aumento di capitale sociale può essere effettuato utilizzando gli importi già versati a titolo di finanziamento soci, ovvero di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, a condizione che tali operazioni siano state deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e cioè al 19 maggio 2020, non risultino vincolate ad altre finalità come risultante dalla relativa delibera, abbiano determinato un versamento di risorse finanziarie cash successivamente al 19 maggio 2020.
  • Ai fini dell’aumento di capitale non possono, invece, essere utilizzate le riserve già presenti nel patrimonio netto aziendale, ad eccezione dei versamenti cash effettuati successivamente al 19 maggio 2020 e confluiti a riserva ad eempio versamenti effettuati a titolo di sovrapprezzo azioni.
  • Gli aumenti di capitale a pagamento possono essere sottoscritti da fondi di private equity a patto che i fondi di private equity che sottoscrivono l’aumento di capitale a pagamento deliberato dalle imprese proponenti si impegnino espressamente a mantenere la partecipazione per l’intera durata del periodo di rimborso del prestito (considerando tale anche il minor periodo conseguente ad un’operazione di rimborso anticipato).

Per le modalità di presentazione della domanda si legga Al via le richieste di finanziamento al Fondo Patrimonio PMI


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/11/2020


«« Torna Indietro