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Stato Avanzamento Lavori calcolato sulle spese effettive e non sul limite massimo

In materia di Superbonus, l'agenzia delle entrate offre parere positivo a tutti gli interventi antisismici che vengono effettuati su un immobile e che solo al termine dei lavori avrà destinazione abitativa. In merito alla possibilità di cedere la detrazione sulla base dei SAL, il fisco ricorda solamente che in caso di pagamento frazionato, per godere del superbonus e cedere la detrazione, occorre calcolare il 30% delle spese sostenute o da sostenere e non il 30% della spesa massima detraibile. 

La risposta viene fornita con l'interpello 538 del 9 novembre 2020 allegato in calce.

Il contenuto dell’istanza

Il contribuente riferisce di essere proprietario di un immobile accatastato come C/2 e che intende adibire ad abitazione per sè e per la propria famiglia. In tale immobile stanno per essere avviati lavori che potrebbero beneficiare del superbonus. Si tratta in particolare di interventi antisismici e di tutte le spese connesse, unitamente ad alcuni interventi sulle facciate che non possono essere oggetto di interventi radicali in quanto costituite da pietre antiche non asportabili ma solo da conservare. L’intenzione del contribuente è quella di non detrarre il bonus in dichiarazione dei redditi ma di procedere a cessione della stessa o a sconto in fattura e pone i seguenti quesiti:

1) se può beneficiare del Superbonus per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico (in merito il contribuente propone quale soluzione di poter accedere sia al superbonus che al bonus facciate, in maniera distinta per ciascuno degli interventi necessari ricevendo distinte fatture da saldare con distinti pagamenti);

2) quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30 per cento dei predetti S.A.L (per tali quesiti la soluzione è quella di fare riferimento ai prezziari ex art. 119, co. 13bis, e che il 30% dei SAL va calcolato sul limite massimo di spesa di euro 96.000), 

3) se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti (proponendo quale soluzione per chi appone il visto l’autocertificazione).

La risposta dell’agenzia delle entrate

In merito alla prima richiesta l’agenzia delle entrate risponde in modo positivo, immettendo il contribuente nella possibilità di beneficiare del superbonus del 110% per gli interventi antisismici sul complesso dell’immobile, nonchè ammettendo per l’intervento di mantenimento della facciata di pietre antiche la possibilità di accedere al bonus facciate del 90%. L’agenzia ricorda comunque che le due detrazioni non si sovrappongono fra loro ma possono essere cumulate, da un lato la detrazione del 110% e dall’altro la detrazione del 90%, a patto che: 

  • le stesse spese, connesse ai medesimi interventi non beneficino di una doppia detrazione (110% e 90%) 
  • che sempre le spese in questione, al fine di accedere a due distinti benefici fiscali vengano, come correttamente suggerito dal contribuente, fatturate separatamente e separatamente, siano oggetto del rispetto degli adempimenti tipici di ciascuna detrazione (emissione di fatture separate, pagamenti con bonifici parlanti, nonchè, nel caso degli interventi da superbonus: asseverazioni e visti di conformità) 

Relativamente al quesito n. 2, l’agenzia confermando il riferimento ai prezziari, introduce un importante regola per il calcolo del 30% dei SAL ammessi alla cessione del credito. 

Il 30% delle spese non deve venire calcolato sul massimale di spesa, che nel caso di interventi sismici è di euro 96.000, ma sul montante di spese sostenute per l’intervento. 

Sulla base di tale calcolo verrà poi ceduta con gli opportuni adempimenti la parte di detrazione del 110% corrispondente in modo proporzionale al limite massimo di spesa. 

In merito al quesito n. 3, l’agenzia conferma la tipologia di controllo documentale sulla fase di apposizione del visto di conformità.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 13/11/2020


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