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Superbonus su beni culturali: si al cambio infissi anche senza lavori trainanti

Con la Risposta n. 595 del 16 dicembre 2020 l’agenzia delle entrate si esprime sul superbonus derivante da interventi effettuati su immobili tutelati dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

Si ammette, infatti, la possibilità per tali fabbricati di accedere alla maxi detrazione del 110% anche senza l’effettuazione di interventi trainanti ma solo con la presenza di interventi trainati, nel caso di specie il cambio degli infissi.

Ammessa anche la possibilità di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura come da art. 121, DL 34/2020.

Il contribuente protagonista della risposta n. 595 espone al parere del fisco la seguente situazione. 

  • E’ proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per il quale è stato emesso il regolare provvedimento nel giugno 2003:
  • Il condominio, in quanto sottoposto al vincolo non può effettuare interventi "trainanti", tuttavia 
  • garantendo il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare la sostituzione degli infissi sulle due unità immobiliari (intervento considerato “trainato”).

Ad avviso del contribuente, anche in assenza di interventi trainanti e per la particolare condizione di vincolo culturale imposto al condominio, ritiene si possa applicare la detrazione del 110%, precorrendo anche la strada della cessione della detrazione. 

Dello stesso avviso è anche l’agenzia delle entrate ed ammette l’accesso al superbonus per il solo cambio degli infissi. 

La motivazione del fisco è chiaramente richiamata, oltre che nella risposta 595 anche nella Circ. 24/E/2020. 

La circolare in questione infatti descrive: 

  • la regola generale di applicabilità del superbonus che ammette alla maxi detrazione del 110% gli interventi trainati e trainanti effettuati: 
    • sulle parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati) 
    • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) 
    • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
    • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati). 
  • la deroga all'applicabilità del superbonus prevista proprio nel caso di beni sottoposti ai vincoli imposti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. La circolare infatti sostiene che il 110% sui soli interventi trainanti (contravvenendo alla regola obbligatoria della coppia “trainante + trainato”) si applica anche qualora l'edificio sia:
    • sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure 
    • gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, a tutti gli interventi trainati, a condizione che sia garantito il doppio salto energetico oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame. 

Nel caso di specie, stante il vincolo "culturale" imposto all'immobile, il solo intervento trainato basta a permettere l'ottenimento della maggior detrazione del 110% nel rispetto di tutti gli altri obblighi di tipo tecnico(salto di due classi energetiche o salto a quella più prossima possibile) e di tipo documentale previsti dalla normativa (Ape, emissione corretta di fatture, pagamenti con bonifici parlanti, se previsti, richiesta delle opportune asseverazioni e visti di conformità nel caso di cessione della detrazione o richiesta dello sconto in fattura)


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/12/2020


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