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Superbonus 110%: proroga al 30 giugno 2022

Il superbonus del 110% si avvia a radicali modifiche per l’anno 2021.

Con l’approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera la maxi detrazione del 110% a partire dal 2021 dovrebbe cambiare aspetto:

  • proroga fino al 30 giugno 2022 delle agevolazioni superbonus per consentire il giusto avvio dei lavori (per gli IACP è prevista una proroga al 31 dicembre 2022).
  • ripartizione della detrazione in 5 quote costanti per le spese sostenute fino al 31/12/2021 e in 4 quote costanti per quelle sostenute nel 2022.
  • introduzione di altri interventi che possono godere del 110%.

Oggetto del superbonus restano sempre le spese sostenute per interventi effettuati su immobili siti nel territorio italiano e rivolti a: 

  • risparmio energetico (quelli indicati dall’art. 119, DL 34/2020,
  • interventi antisismici che danno diritto al sismabonus (art. 16, DL 63/2013),
  • oltre a quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui parliamo più avanti. 

La proroga al giugno 2022 include sia gli interventi trainanti che quelli trainati, i quali, questi ultimi, non possono essere effettuati autonomamente ma, per godere della maxi detrazione del 110%, vanno effettuati insieme a quelli trainanti. 

Di fatto, la scadenza originaria del 31/12/2021 viene prorogata al 30/06/2022. 

Proporzionalmente modificata anche la scadenza, per gli IACP che già in origine avevano la scadenza della maxi detrazione del 110% al 30/6/2022, ma che con i nuovi emendamenti potrebbero godere del 110% effettuando interventi fino al 31/12/2022. 

Le altre modifiche alla disciplina del 110%

  • Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
  • Viene rimarcato il concetto di unità funzionalmente indipendente come già recepito dal Decreto Agosto. A tal proposito il Decreto Agosto aveva sciolto il dubbio circa il fatto che siano considerate funzionalmente indipendenti anche le unità immobiliari alle quali si accede ad esempio da strade comuni o dai classici vialetti comuni condominiali. Inoltre un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 
    • impianti per l’approvvigionamento idrico; 
    • impianti per il gas;
    • impianti per l’energia elettrica; 
    • impianto di climatizzazione invernale
  • Accedono al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La novità assoluta

Una importante novità è introdotta ampliando sia la platea degli interventi che la platea dei soggetti beneficiari

  • Barriere architettoniche: si estende il superbonus anche ai lavori sugli edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ex art. 16bis, co. 1, lett. e) TUIR, in presenza di soggetti diversamente abili
  • Ultrasessantacinquenni non diversamente abili: sono ammessi al 110% anche i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche seppur non in presenza di soggetti diversamente abili, ma effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni.
  • Zone in stato di emergenza sismica: l’aumento del 50%o dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici (come da modifiche già previste dal Decreto Agosto) viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Inoltre si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
  • Fotovoltaico sulle pertinenze. La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (ciò da seguito ad una serie di risposte ad interpelli alle quali il fisco ha risposto in questi mesi).
  • Rimodulazione della detrazione per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è riconosciuto il 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 
    • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
    • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. 

La finestra transitoria: una deroga più ampia alla scadenza

La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (derogando al 30/6/2022), mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. 

La "monoproprietà" 

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Proroga automatica per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Prorogando la detrazione per il superbonus, si va a prorogare anche la norma prevista dall’art. 121, DL 34/2020 che prevede cessione del credito e sconto in fattura per i soli interventi effettuati fino al dicembre 2021 (e non solo quelli che danno diritto al 110%). Infatti le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'art.119 (l’estensione sembrerebbe quindi rivolta ai soli interventi da superbonus e non anche agli altri previsti dall’art. 121).


Fonte:
News del: 23/12/2020


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