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Crisi di impresa: le regole di valutazione delle proposte di transazione fiscale

Con Comunicato stampa del 29 dicembre l’Agenzia delle Entrate informa che con Circolare n 34/E dello stesso giorno sono delineate le istruzioni ai propri uffici per garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione delle crisi di impresa e per fornire supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica.

Il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulla base delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 159/2020, ha firmato il provvedimento che delinea le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei posti di lavoro. Considerato il crescente ricorso alla transazione fiscale nelle crisi di impresa, e tenuto conto anche delle ripercussioni finanziarie sugli operatori economici determinate dall’emergenza Covid-19, la circolare è utile strumento per orientare e uniformare il comportamento degli Uffici su tutto il territorio nazionale all’attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari. 

Il documento fornisce infatti indicazioni agli Uffici sulla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, sul rapporto con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale.

Inoltre dalla stessa si evince che per ritenere accoglibile una proposta di transazione fiscale occorre valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.

La transazione fiscale è una procedura “transattiva” siglata tra Fisco e contribuente che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata:

  1. del credito tributario privilegiato
  2. del credito chirografario.

A seconda dei casi, le due strade percorribili per la risoluzione della crisi in cui versa una azienda sono due:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti 
  2. Concordato preventivo

La Circolare in oggetto descrive:

  • la disciplina normativa, 
  • i requisiti di ammissibilità, 
  • gli oneri a carico dei soggetti interessati
  • gli effetti.

L’Agenzia ricorda nel documento che gli interventi legislativi in materia di composizione della crisi di impresa hanno assegnato ai professionisti che attestano la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo un ruolo sempre più rilevante, da assolvere con rigore, competenza e trasparenza per assicurare la corretta riuscita della procedura.

I professionisti attestatori devono:

  1. avere determinate competenze tecniche e i requisiti personali, 
  2. nonché devono indicare precisi contenuti nella relazione di attestazione.

"La scelta adottata dal Legislatore di propendere verso soluzioni simil- “privatistiche” della crisi aziendale ha, infatti, enfatizzato la necessità di adottare adeguati presidi a tutela dei terzi e dei creditori. Proprio in ciò risiede la ratio dell’attestazione, che assume la funzione di strumento di garanzia a favore dei terzi e dei creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, volto a consentire che le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti siano ponderate ed assunte in base a informazioni corrette, attendibili e sufficientemente complete"

Il lavoro dell’attestatore è determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilità degli impegni assunti, che devono essere finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento dell’impresa dal debitore, mediante un piano.

Inoltre, la relazione di attestazione, in esito alle modifiche recate dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, è espressamente indicata (artt. 180 e 182-bis della LF) come uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria

In ragione della rilevanza degli interessi tutelati, il Legislatore ha subordinato l’esercizio della funzione attestativa al possesso di una serie di requisiti, tra cui spicca quello dell’indipendenza, per assicurare che:

  • gli accertamenti condotti, 
  • le analisi economico-finanziarie e patrimoniali elaborate,
  •  le valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilità del piano industriale o di risanamento, 
  • la garanzia sulla veridicità dei dati 
  • il giudizio finale 

siano effettuati da soggetti in possesso di particolari competenze professionali. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 31/12/2020


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