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Esportazioni triangolari: non imponibilità IVA a certe condizioni

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 580 del 10 dicembre 2020 ribadisce le condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA alle cosiddette esportazioni triangolari, nonché per la maturazione del plafond per i soggetti che si qualificano come esportatori abituali.

In particolare, premesso che il triangolo sia costituito:

  1. dal primo cedente, ad es. italiano, il quale vende
  2. ad un secondo soggetto, il promotore della triangolazione, che è il soggetto intermedio (primo cessionario e secondo cedente)
  3. che a sua volta ha effettuato la vendita al terzo soggetto, che è il cliente Extra UE finale

le condizioni per il regime di non imponibilità ex art. 8 c. 1 lett. a) del DPR 633/72 (esportazioni), in presenza di una cessione all’esportazione di tipo triangolare, sono le seguenti:

  • i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dell’Unione europea;
  • il trasporto o spedizione dei beni all’estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del primo cedente, anche su incarico del promotore della triangolazione;
  • il promotore e il cliente extra-UE non acquisiscano la disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato italiano. In merito a quest’ultima condizione, non si ritiene che il promotore acquisisca la disponibilità dei beni allorquando si occupa dell’assemblaggio e della certificazione della merce che rimane di proprietà del primo cedente.

Prova dell’avvenuta esportazione

Il primo cedente deve trasferire i beni al di fuori della UE e può dare prova dell’uscita dal territorio comunitario mediante:

  • apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all’atto dell’esportazione in Dogana;
  • successiva integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio della UE oppure, in alternativa, ricevendo copia del documento doganale di esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione.

Con l'occasione ricordiamo gli adempimenti per gli eportatori abituali e loro fornitori.

Le operazioni verso gli esportatori abituali possono essere effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 c.1lett. c) Dpr 633/1972 a condizione che:

1.il cliente esportatore abituale predisponga e trasmetta la dichiarazione di intento per via telematica all’agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione; è stato eliminato l'obbligo di trasmettere al fornitore copia della Dichiarazione d'intento.

2.il fornitore riscontri telematicamente prima della consegna del bene e verifichi nel proprio cassetto fiscale l’invio della dichiarazione di intento da parte del cliente esportatore abituale, conservando la stampa con la data e riportando nella fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento attribuito dalle Entrate.

Sono stati eliminati i seguenti adempimenti:

  • l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate ( pratica comunque fortemente consigliata);
  • l’obbligo per l’esportatore abituale e per il fornitore di numerare, annotare e conservare le dichiarazioni di intento emesse e ricevute (pratica ugualmente consigliata anche per i controlli e per evitare splafonamenti);
  • l’obbligo per il fornitore di riportare nella dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, ex quadro VI.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/01/2021


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