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Brexit: i chiarimenti delle Entrate sulla identificazione diretta IVA

Con Risoluzione n 7/E del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla identificazione diretta da parte di soggetti extra UE, in particolare si è espressa sulla applicabilità dell'art 35 ter comma 5 PDR 633/72 a soggetti stabiliti nel Regno Unito.

Come noto dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea e questo determina la necessità di chiarimenti sulle operazioni intrattenute con questo paese.

Il documento di prassi specifica che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. 

Gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia:

  • di un rappresentante fiscale IVA 
  • o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021 

possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

A seguito della Brexit sono pervenuti alla agenzia delle entrate diversi quesiti in merito alle corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte di operatori del Regno Unito.

Il dubbio proposto è il seguente: coloro che dispongono in italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA possono continuare a utilizzarlo o devono richiedere una nuova posizione?

L'agenzia nel ricordare che dal 1 gennaio 2021 a causa della Brexit il Regno Unito non appartiene più all'UE ha specificato che da tale data agli scambi commerciali con questo paese si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale con i paesi terzi.

Ciò premesso in base alla normativa IVA il soggetto non residente UE o extr UE che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (cfr. articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – “decreto IVA”) o, in alternativa, identificandosi direttamente (cfr. articolo 35-ter del medesimo DPR n. 633 del 1972). 

Per i soggetti extra UE la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto del comma 5 dell'art 35 ter del decreto iva e in partcolare "possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992"

Tra il Regno Unito e l'Unione Europea è stato stipulato in data 24 dicembre 2020 un accordo (per approfondimento si legga Brexit: adempimenti doganali per le esportazioni verso il Regno Unito dal 1 gennaio 2021entrato in vigore il 1 gennaio 2021 che contiene un protocollo:

  • sulla cooperazione amministrativa
  • la lotta contro la frode in materia IVA
  • oltre che sull'assistenza reciproca in materia dei crediti risultanti da dazi e imposte.

L'agenzia chiarisce che tale protocollo può considerarsi analogo a strumenti di cooperazione amminsitrativa vigenti nella UE e ciò consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi IVA del Regno Unito le disposizioni dell'art 35 ter comma 5 del Decreto IVA in tema di identificazione diretta.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/02/2021


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