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Superbonus 110% e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Con la Risposta di Interpello n. 114 del 16 febbraio 2021, l'agenzia delle entrate fornisce parere positivo al superbonus per una ASD che gestisce, in dipendenza di una convenzione con il comune, un immobile adibito a centro sportivo comprensivo di spogliatoi per la pratica sportiva. 

La situazione prospettata dal contribuente 

  • l'associazione ha stipulato una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui è proprietario, "costituito da 
    • un impianto sportivo polivalente coperto con due campi da gioco, 
    • palazzina servizi - spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali". 
  • la Convenzione è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d'uso. 

Secondo il parere del contribuente, stante il fatto che l’art. 119, DL 34/2020 riconosce anche alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di fruire del Superbonus, limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi, viene richiesto se la citata convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell'immobile affidato in gestione. 

L'Asd ritiene che comunque la conditio sine qua non per godere appieno della detrazione spettante sia quella di ottenere il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell'immobile. 

La risposta dell'agenzia delle entrate 

Nel caso in esame, secondo l’agenzia delle entrate. fermo restando il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del rapporto convenzionale tra l'Associazione istante ed il Comune concedente la convenzione è ritenuta un titolo idoneo a consentire all'ASD di poter procedere con i lavori necessari beneficiando della detrazione del 110% prevista dalla normativa. Il titolo è infatti ritenuto idoneo a garantire che l'associazione abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo. In aggiunta gli effetti giuridici della convenzione sono abbondantemente anteriori (giugno 2019) rispetto al sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 22/02/2021


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