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Asseverazione e computo metrico: due note dell'ENEA forniscono chiarimenti

Con due note riportate sul proprio sito all'indirizzo seguente: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html l'ENEA fornisce chiarimenti utili ai professionisti tecnici quali ingegneri, architetti ecc ma anche ai professiosti che rilasciano il visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

In particolare le due note forniscono chiarimenti su ecobonus e superbonus e relative asseverazioni e computi metrici.

Asseverazione

La NOTA SULL'ASSEVERAZIONE è SCARICABILE QUI e chiarisce che:

  • per il superbonus al 110%, l'asseverazione risulta necessaria e va trasmessa all’ENEA attraverso il portale dedicato con in allegato obbligatorio il computo metrico.
  • per l'ecobonus ordinario 
    • per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 l’asseverazione riguarda solo i requisiti tecnici 
    • per i lavori iniziati successivamente al 6 ottobre 2020 sarà necessaria anche la verifica della congruità delle spese e quindi il computo metrico. 
    • l'asseverazione in questo caso non va inviata all’ENEA ma va conservata dal soggetto beneficiario.

Per l'ecobonus in alcuni casi l’asseverazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/produttore fermi restando i limiti di spesa previsti nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020.

Computo metrico

La NOTA SUL COMPUTO METRICO è SCARICABILE QUI e chiarisce che:

il Computo Metrico da allegare è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. 

Pertanto, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

Si consiglia inoltre di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico 

Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere: 

• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali; 

• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale); 

• le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento); 

• le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/03/2021


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