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Regime del margine: l'IVA nella rivendita di oggetti d'arte da parte di soggetto extra UE

Con Risposta a interpello n 582 del 13 settembre 2021 le Entrate forniscono un chiarimento sulla normativa del regime del margine per le opere d'arte.

In particolare, fornisce un chiarimento per un soggetto extra UE che commercia in oggetti d'arte tramite un rappresentante fiscale in Italia per le operazioni rilevanti nel territorio nazionale. 

Vediamo i dettagli dell'interpello

L'istante domanda un chiarimento sul regime del margine in quanto rappresentante fiscale di ditta individuale soggetto di diritto svizzero che si occupa di attività di compravendita di opere d'arte, antica, moderna e contemporanea, sull'intero territorio della UE, Italia compresa

Le opere d'arte saranno acquistate prevalentemente all'asta o presso gallerie d'arte e potranno: 

  • essere importate in territorio svizzero 
  • rimanere in territorio della UE venendo rivendute a soggetti privati;
  • rimanere in territorio della UE venendo rivendute a soggetti passivi d'imposta; 
  • rimanere nel territorio della UE e rivendute parzialmente

A rivendita avvenuta il rappresentante fiscale fatturerebbe alla galleria italiana/UE la propria quota di prezzo finale, lucrando sulla differenza. 

In tutte queste operazioni si inserisce l'Istante in qualità di rappresentante fiscale.

L'agenzia ricorda che è stato chiarito che il regime del margine è finalizzato a evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, che dopo la prima uscita dal circuito commerciale sono ceduti a un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato. 

Si tratta in sostanza di beni acquistati da un soggetto passivo d'imposta, il rivenditore nel territorio dello Stato o di altro Stato membro, presso privati o un altro soggetto passivo che non ha potuto detrarre l'IVA afferente l'acquisto o l'importazione degli stessi.

Il cessionario/rivenditore per questi beni corrisponde normalmente al proprio cedente un prezzo d'acquisto comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto anche se questa non ha formato oggetto di specifica rivalsa, e dunque, ove fosse assoggetto a IVA l'intero corrispettivo della rivendita, si verificherebbe una duplicazione dell'imposta. 

Al fine di evitare questa doppia tassazione, il regime del margine:

  • prevede l'applicazione dell'IVA al solo utile lordo realizzato dal rivenditore, 
  • cioè la differenza cosiddetto "margine" fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. 

La determinazione del margine presuppone naturalmente l'effettuazione di due operazioni che fanno perno sul rivenditore: 

  • quest'ultimo infatti rivende il bene a un terzo con addebito dell'IVA, 
  • avendolo in precedenza acquistato da un privato o da un "soggetto equivalente" ai sensi dell'articolo 36, comma 1, DL n. 41 del 1995 (per ulteriori dettagli in merito al regime in commento, si rimanda agli dal 36 a 40-bis del DL e alla circolare n. 177 del 1995). 

L'agenzia specifica che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato DL, non sono considerate "operazioni intracomunitarie", bensì "operazioni interne" le cessioni effettuate da un cedente che nel suo Stato UE di residenza le assoggetta al regime del margine. Analogamente, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie. 

Il regime del margine, in quanto derogatorio di quello ordinario, presuppone il rispetto di alcuni adempimenti, esperibili dal solo rivenditore che, nel caso in cui sia stabilito in uno Stato non UE, possono essere adempiuti in Italia dal proprio rappresentante fiscale, nel caso di specie l'Istante, per le operazioni ivi territorialmente rilevanti. 

Questo regime prevede, infatti, una modalità di calcolo dell'imposta dovuta (sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto oppure con le percentuali forfetarie) riservato al solo cedente. 

In un caso come quello rappresentato, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione del reverse charge richiesto, per gli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Prevalgono, invece, le disposizioni speciali relative al regime del margine, con obbligo per il soggetto residente in un Paese terzo di nominare un rappresentante fiscale IVA in Italia, per la concreta applicazione del regime speciale.

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Fonte:
News del: 15/09/2021


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