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Agricoltura: le regole del nuovo Piano di gestione dei rischi 2023

Pubblicato in GU del del 07.04.2023 n. 84, il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (Pgra) che detta le regole in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023.

Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente decreto, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.

Tra le novità si segnala il Fondo mutualistico Agri-Cat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche, che copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui all’allegato 1, punto 1.2.1, quali:

  • alluvione
  • siccità
  • gelo e brina

che superano la soglia minima del 20% della produzione media annua dell’agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Ai fini della copertura dei suddetti rischi sull’intero territorio nazionale per l’anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all’allegato 2 del presente decreto.

Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

  • sono beneficiari di pagamenti diretti;
  • sono imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
  • si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell’art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;
  • sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

Polizze assicurative

Il Pgra prevede l'ammissibilità al sostegno pubblico, dei premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, differenziate in base al ciclo delle colture e di seguito indicate:

  1. per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  2. per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  3. per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
  4. per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
  5. per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
  6. per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) , seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Fonte:
News del: 10/04/2023


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