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Asseverazione congruità spese sostituzione infissi: quando va emessa

Con Risposta a interpello n 1 del 5 gennaio le entrate chiariscono, relativamente alle spese da superbonus, quando emettere l'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti– articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Nel dettaglio si evidenzia che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. 

Nel caso di specie l'istante è un  ''condominio  minimo''  composto  da  n. 5 unità  immobiliari, unitamente agli  altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 cd. Superbonus) con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022. 

Si intende sostituire le finestre e persiane ''ad arco'' dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione edizione 2021 che, invece, la prevedeva. 

L'Istante fa presente che la sostituzione delle finestre e persiane è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ''ad arco''.

Con  documentazione  integrativa  l'Istante  ha  specificato  che  per  l'intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso.

Lo stesso ha altresì esplicitato che i condomini hanno optato per l'applicazione del cd. ''sconto in fattura''. 

Ciò premesso, l'Istante chiede quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 visto che anche la propria regione nel frattempo lo ha pubblicato.

Le entrate specificano che con riferimento alla detrazione da Superbonus si  prevede che, ai fini della fruizione diretta dell'agevolazione  o dell'opzione  di  cui  all'articolo  121  del medesimo  decreto,  per  gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3­ ter dell'articolo 14 del decreto­legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». 

Il successivo comma 13­bis stabilisce che «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. 

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. 

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022».

Tra altro, la circolare n. 23/E del 2022 precisa che «Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: ''Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione''), lo ''Stato Avanzamento Lavori'' ''riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli  acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci''». 

Pertanto, si ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. 

Viene anche specificato che, come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. 

In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Concludendo, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e  non  oggetto  del  presente interpello, deve fare riferimento al  prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/01/2024


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