Con la Risposta a interpello n. 589 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare versati dal datore di lavoro. Il quesito veniva posto da un ente che chiedeva se sono deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure è deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore. In merito richiama l'apparente conflitto tra : - l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che afferma la deducibilità dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57 " e
- l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"
L'agenzia ripercorre nella Risposta , come di consueto il panorama normativo sull'argomento. Specifica in particolare che a lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti, per semplice motivo che questi sono espressi direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo. Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, è stato chiarito che l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e" deve essere intesa nel senso che è ammessa ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente). L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente: " non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente: - deduce i contributi a carico del lavoratore; - non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro." Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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