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Sospensione condizionale della pena limitata per i reati tributari

L’istituto della sospensione condizionale della pena prevede che se la condanna non supera i 2 anni di reclusione, il giudice può sospendere la sua esecuzione per 5 anni (in caso di delitti) o per 2 anni (in caso di contravvenzioni). Al termine della sospensione, se il condannato non ha commesso altri delitti dello stesso genere, il reato si estingue. La manovra di Ferragosto limita la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, prevista all’art. 163 del Codice di procedura penale. In sostanza, quando l’imposta non pagata o evasa supera i 3 milioni di Euro, il giudice non può concedere il beneficio della sospensione, indipendentemente dal fatto che il soggetto interessato sia incensurato. La nuova regola non è retroattiva e quindi riguarda solo i reati commessi dopo la sua entrata in vigore.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 06/09/2011


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