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Fondato pericolo per la riscossione cambia marcia

In caso di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, la riscossione delle somme dovute (per il loro intero ammontare, compresi gli interessi e le sanzioni) potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima dello spirare dell’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dal termine ultimo di pagamento. Con il D.l. 70/2011 tale norma è stata integrata, prevedendo che nell’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, non opera la sospensione di 180 giorni per l’esecuzione forzata. La differenza rispetto al passato è che, ora, il fondato pericolo è suscettibile di accelerare ulteriormente la riscossione, a seconda dei casi, anticipando l’affidamento oppure determinando lo “sblocco” dell’esecuzione forzata.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 24/10/2011


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