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Cartella di pagamento, nuove modifiche

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di ieri 5 marzo 2013, sono state apportate nuove modifiche al modello di cartella di pagamento che hanno riguardato la parte relativa alla relata di notifica indicata all'interno della cartella medesima. In particolare, il testo relativo a tale parte è stato adeguato alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 19.11.2012, che ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26, D.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. A tal fine, il testo della relata di notifica della cartella di pagamento, nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario, specifica ora che, in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 06/03/2013


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