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Concorrenza sleale e storno dei dipendenti

La Cassazione civile, sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228 ha stabilito che poiché il dolo e la colpa non sono elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all’art. 2598 c.c., anche in relazione al n. 3 di tale norma la qualificazione degli atti di concorrenza sleale deve essere compiuta in base ad un criterio obiettivo e l'illiceità non può ricollegarsi ad un autonomo elemento soggettivo, salva la volontarietà dei fatti contrari ai principi della correttezza professionale. Pertanto, la contrarietà ai principi della correttezza professionale dello storno dei dipendenti risulta determinante al fine di accertare l'intenzione dell'agente o "animus nocendi", nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà ogni volta che venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d'opera distolti e assunti) sì da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/09/2013


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