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Esenzione da imposta di registro e di bollo per le sentenze di appello del Giudice di pace

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 97/E del 10 novembre, con cui, alla luce di un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2014, n. 16310), estende l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace relative alle cause ed alle attività conciliative “in sede non contenziosa", il cui valore non superi i 1.033,00 euro. L’esenzione dall’imposta di registro non è più, quindi, ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. Per tali pronunce, pertanto, si paga esclusivamente il contributo unificato.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 11/11/2014


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