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Interpello nuovi investimenti:risposta vincolante anche per l’Agenzia

Il decreto sull’ Internazionalizzazione  (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)  con l’obiettivo di rendere piu’ attraenti e competitivi gli investimenti in Italia, da parte di operatori economici residenti o non residenti, ha previsto una nuova tipologia di interpello c.d. interpello sui nuovi investimenti, diverso da quello  contemplato nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente.

Le modalità  e le procedure di presentazione del nuovo interpello sono stati fissati  dal decreto attuativo  del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016 (GU n. 110 del 12 maggio 2016) e da un successivo provvedimento del  Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 77220/2016 del 20 maggio 2016, che ha dato il via alla possibilità di presentare questo nuovo tipo di interpello a partire da tale ultima data.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 01 giugno 2016 ha fornito un importante chiarimento specificando che la risposta che l'Agenzia esprime, sia espressamente che tacitamente, sull'istanza di interpello sui nuovi investimenti è vincolante per tutti.

Infatti tanto gli investitori quanto la stessa Agenzia devono rispettare la risposta fornita con l'interpello " finché non cambiano le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata fornita. E ciò non solo nei confronti del richiedente, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti nel piano di investimento. " Il vincolo per cui la risposta non produce effetti solo nel caso in cui le circostanze siano variate, non più veritiere o incomplete, differenzia l'istanza di interpello sui nuovi investimenti con la disciplina generale degli interpelli prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Un altro chiarimento fornito dalla Circolare sul tema della risposta dell'Agenzia all'interpello è che prima di redigere un processo verbale di constatazione o un altro atto impositivo o sanzionatorio, gli organi tenuti a svolgere i controlli sulle imprese che beneficiano degli effetti della risposta, si devono necessariamente coordinare con l’Ufficio competente sull’interpello, per verificare se la contestazione riguardi casi trattati nell’interpello, rispetto ai quali l’Agenzia ha già assunto una formale posizione.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 07/06/2016


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