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Pegno mobiliare non possessorio: il bene rimane in azienda

Il decreto banche approvato definitivamente in Parlamento il 29 giugno 2016, ha rafforzato nel nostro ordinamento il contratto di Pegno mobiliare non possessorio. In particolare viene chiarito che gli imprenditori iscritti nel  registro  delle  imprese  possono costituire un pegno non possessorio per  garantire  i  crediti  loro concessi, presenti o futuri,  determinati o determinabili . (art. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016, n.59).

Oggetto del nuovo contratto di pegno non possessorio sono:

  • beni  mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione  dei  beni  mobili registrati
  • beni  mobili esistenti o futuri,
  • beni mobili determinati o determinabili anche mediante riferimento a una  o  piu' categorie merceologiche o  a  un  valore  complessivo. 

Il contratto, a pena di nullita', deve risultare  da atto  scritto  con  indicazione :

  • del creditore,  
  • del debitore  e dell'eventuale terzo concedente il pegno, 
  • la  descrizione  del  bene dato in garanzia,
  • del credito garantito,
  • dell'importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio si costituisce  esclusivamente  con  l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso  l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno e' opponibile ai  terzi e nelle procedure concorsuali. Per l'istituzione del registro si attende un decreto ministeriale che di fatto darà il via all'applicazione della norma.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/07/2016


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