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Costi troppo alti e reddito troppo basso: rischio accertamento

Se a fronte di una richiesta di documentazione con invito o questionario non si risponde l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di dati e notizie comunque raccolti, come l’esistenza di costi sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. È questo il principio che si può ricavare dall’ordinanza n. 26078 del 16 dicembre 2016 della Cassazione.

La vicenda processuale
Un contribuente riceveva due avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate ricostruiva il reddito in via induttiva partendo dal dato dei costi, considerati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.
Il ricorso proposto dal contribuente veniva accolto sia in primo grado sia in appello in quanto secondo la Ctr della Lombardia, gli elementi addotti dall’ufficio non erano sufficienti a giustificare la rettifica del reddito dichiarato.
Ricorre per Cassazione l'Amministrazione denunciando tra l’altro, violazione dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, per avere la Ctr “penalizzato” l’ufficio, pur in presenza di una metodologia di accertamento di tipo induttivo che avrebbe dovuto determinare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.

La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte ha considerato fondato il motivo di ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Secondo i giudici, “il recupero dell'IVA e degli altri tributi è dipeso dalla mancata dimostrazione dei costi contestati dall'Ufficio al contribuente come esorbitanti”, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 lettera d-bis), che legittima l’utilizzo della metodologia induttiva nel caso di omessa risposta a un questionario o a un invito a fornire documenti.


Si ricorda che il legislatore ha individuato tassativamente i presupposti in presenza dei quali può essere utilizzato l'accertamento induttivo:

  • omessa indicazione del reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi
  • mancanza di una o più scritture contabili obbligatorie o di loro inattendibilità a causa di gravi omissioni o false indicazioni
  • rifiuto di compilazione e restituzione di un questionario o di un invito a esibire documenti
  • omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

Analoghe le disposizioni dell’articolo 41 dello stesso Dpr e dall’articolo 55 del Dpr 633/1972 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di dichiarazione nulla, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.


Fonte: Fisco Oggi
News del: 20/01/2017


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