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Trasferimento partecipazione di controllo 2017 con tassazione di gruppo

Il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione in Italia alla casa madre estera non impedisce la continuazione del regime della tassazione di gruppo in quanto non verificandosi né una causa di interruzione del consolidato in essere né un mutamento del perimetro di consolidamento, non c’è obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione alla casa madre.

E' questo il chiarimento principale contenuto nella risoluzione 25 del 2 marzo 2017, di risposta ad un interpello della società Alfa, capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei, operante in Italia tramite stabile organizzazione in Milano e presente sul territorio anche attraverso alcune società di capitali controllate direttamente e indirettamente.

Nel documento di prassi viene chiarito dopo il “decreto internazionalizzazione” (Decreto legislativo 147/2015) è stata eliminato la connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente. Pertanto anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società controllante (Alfa) i requisiti per mantenere il regime della tassazione di gruppo con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante). Alfa, infatti, è una società residente in un Paese dell’Unione europea ed esercita in Italia, attraverso la stabile organizzazione in Milano, un’attività commerciale effettiva.

I chiarimenti valgono anche per i consolidati già in essere al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazioni.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/03/2017


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