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Compensazioni per le partite Iva 2017: ecco i codici tributo

Con la risoluzione 68/E di venerdì 9 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita per i soli soggetti titolari di partita Iva, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Com'è noto, le modifiche introdotte dalla manovra correttiva 2017 (D. L 50/2017) hanno esteso il campo d’applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo per i soli titolari di partita Iva l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo

  • crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori,
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Per quanto riguarda la generalità dei contribuenti i versamenti sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/06/2017


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