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Servizi di vitto e alloggio per studenti universitari esenti da Iva

I servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari trovano la corretta applicazione dell’Iva in sede di conversione del D.L. 50/2017 con l’inserimento dell’art. 2 bis  che reca una norma di interpretazione autentica su una questione da anni controversa.

Viene stabilito che in via interpretativa, e quinti retroattiva,  i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni rientrano tra le operazioni esenti previste dall’art. 10 n. 20 il quale prevede l’esenzione per :  «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”

Viene inoltre previsto che in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti  fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 50/2017.

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta, tuttavia i soggetti interessati devono procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3 DPR 633/72.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/06/2017


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