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Manovra correttiva 2017: cosa cambia per i pignoramenti immobiliari

Con la conversione in legge della manovrina correttiva (D.L. 50/2017) è stata confermata la modifica all'art. 76 comma 2 del DPR 602/1973, che amplia la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari. In base a questa disposizione, infatti, il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (anziché del singolo bene, come previsto precedentemente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.

Nell'iter di conversione viene modificato l'art. 29 della L. 52/1985 secondo cui negli atti pubblici aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, è necessario indicare a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane,

  • l'identificazione catastale,
  • il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
  • la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Secondo la nuova disposizione, se la mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità non sono dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/06/2017


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