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Fattura emessa e non conservata: per la Cassazione è occultata la contabilità

E' sufficiente non stampare la documentazione per rientrare nel reato di occultamento della stessa, che si realizza ogni volta in cui la distruzione o l’occultamento dei documenti contabili dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. A ribadire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35173 del 18 luglio 2017.

Nella vicenda processuale, un commercialista era stato condannato sia in primo grado che in Corte d'Appello per il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000. Ricorreva così per Cassazione il professionista in quanto a suo avviso, i giudici territoriali avevano erroneamente paragonato l’omessa esibizione dei documenti mai detenuti all’eliminazione fisica degli stessi. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ribadendo il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso l’imputato, con la conseguente configurazione del reato. I giudici di legittimità hanno infine precisato, peraltro, che anche la sola condotta di non stampare la documentazione costituisce occultamento della stessa agli accertatori.


Fonte: Fisco Oggi
News del: 18/08/2017


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