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Accertamenti bancari: legittimi i controlli anche sui soci

Negli accertamenti bancari, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente anche di alcuni singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato da una Srl in liquidazione.
La controversia era iniziata con un avviso di accertamento sui conti correnti di una società di capitali e dei rispettivi soci. La Ctp annullava l’avviso di accertamento impugnato dalla società con una statuizione parzialmente riformata poi dalla Ctr dove la ripresa a tassazione veniva confermata in relazione ai movimenti sui conti societari e annullata relativamente ai prelievi effettuati sui conti dei soci. Il motivo era la violazione al divieto di doppia presunzione, ossia che quanto prelevato dal singolo sia stato utilizzato per acquisti in nero, da investire in successive vendite, sempre in nero, delle merci acquistate.

La Cassazione rigettava il ricorso sulla base del consolidato principio per cui, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e dell’omologa norma in tema di Iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa.


Fonte: Fisco Oggi
News del: 09/10/2017


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